Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è assegnato all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un contributo annuo di 6 milioni di euro, da destinare al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale dell'Associazione medesima.